Sanzioni «sospese» per lo spesometro
Con la circolare n. 4 di ieri, 16 febbraio, l’Assonime ha fatto il punto sugli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto “spesometro”).
Tra i vari aspetti esaminati nel documento, è certamente da segnalare l’intervento in materia di sanzioni.
In base all’art. 21 del DL 78/2010, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (da 258 a 2.065 euro).
È ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16 comma 3 del richiamato Decreto.
Secondo l’Assonime, è ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione delle disposizioni sul nuovo obbligo, eventuali comportamenti che non risultino conformi ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate tra dicembre 2010 e gennaio 2012 non vengano sanzionati.
In tali casi si dovrebbe applicare l’art. 10 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non sono comunque irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
In effetti, la circolare Assonime ripercorre l’evoluzione normativa e interpretativa dell’adempimento, partendo dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 fino agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia a gennaio 2012, in occasione degli incontri organizzati dalla stampa specializzata.
L’Associazione osserva che, al di là del merito, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per le imprese (e per i professionisti, ndr) non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
A questo proposito, viene sollecitato il Legislatore ad intervenire, tra l’altro, lasciando libertà al contribuente in ordine alla possibilità di inserire o meno nella comunicazione le operazioni sotto soglia (3.000 euro per le operazioni con obbligo di fattura).
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